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Commento di Giuseppe Positano all’art. 2389: compenso e modalità di riscossione dell’amministratore


Il comma 2 disciplina espressamente le modalità di corresponsione del compenso in forma variabile, consentendo, comunque, la possibilità di compenso anche in forma fissa (a cadenza periodica o una tantum) inserendo la locuzione “in tutto o in parte” (legittimando una prassi già diffusa). La norma non scioglie i dubbi su forme di determinazione aleatoria del compenso accusate di eludere l’art. 2432 (“Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.”), come quelle commisurate al fatturato o al venduto (che potrebbero generare conflitti di interessi tra amministratore e società).
La previsione di remunerazioni in stock-options causa effetti incentivanti alla società, ma si presta a manovre speculative in termini di conflitti di interessi (soprattutto per opzioni su azioni di altra società del gruppo) e insider trading.
Sulla natura giuridica del compenso: si ritiene che quello in misura fissa abbia carattere retributivo per l’amministratore e di spesa per la società, mentre per la partecipazione agli utili costituirebbe solo “l’indennizzo” di una carica, un trattamento che “si avvicina a quello dell’azionista”, elemento che incide non sulla determinazione, ma sulla destinazione degli utili.
La competenza a determinare il compenso è stabilita dai commi 1 e 3, introducendo, come novità, l’ultima proposizione del comma 3 (legittimando una soluzione già adottata nella prassi), e sempre sentito il parere del collegio sindacale. Per “amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto” devono intendersi quelli delegati nominati in forza di clausola statutaria (escludendo quelli nominati in forza di delega assembleare, che restano fuori dalla competenza del cda) e il presidente del cda; non vi rientrano i membri del comitato esecutivo (comma 1), gli amministratori muniti di deleghe c.d. atipiche e quelli che abbiano svolto prestazioni professionali estranee al rapporto di amministrazione.

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