Gli appunti descrivono i termini del processo penale, le modalità di computo, la prescrizione e la decadenza.
Vi sono casi in cui, nonostante il termine sia spirato, la parte può fare istanza per essere rimessa nel termine, adducendo la sussistenza di particolari circostanze, normalmente indipendenti dalla volontà della medesima.
Si passa poi a descrivere il vizio della nullità: assoluta, relativamente assoluta e relativa.
Da ultimo, vengono descritti i vizi "minori" della inesistenza e dell'annullabilità.
Gli atti del procedimento dal punto di vista formale
di Gianfranco Fettolini
Gli appunti descrivono i termini del processo penale, le modalità di computo, la
prescrizione e la decadenza.
Vi sono casi in cui, nonostante il termine sia spirato, la parte può fare istanza
per essere rimessa nel termine, adducendo la sussistenza di particolari
circostanze, normalmente indipendenti dalla volontà della medesima.
Si passa poi a descrivere il vizio della nullità: assoluta, relativamente assoluta e
relativa.
Da ultimo, vengono descritti i vizi "minori" della inesistenza e dell'annullabilità.
Università: Università degli Studi di Brescia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi1. Premessa
La fattispecie astratta di un atto, oltre a fornire indicazioni sui soggetti ai quali è affidato il compimento
dello stesso, offre prescrizioni in ordine al tempo, al luogo e al modo in cui l'atto deve essere realizzato.
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Gli atti del procedimento dal punto di vista formale 2. Il “tempo” degli atti
Il tempo giova anzitutto a contrassegnare la successione degli atti, cioè l'ordine degli stessi all'interno di
ogni serie procedimentale.
Il sistema conosce dei casi in cui un atto non può essere compiuto prima della realizzazione di uno o più altri
atti: questi si pongono come presupposti del primo.
All'opposto, può accadere che il compimento di un atto risulti impedito perché incompatibile con il
compimento di un atto precedente: in tal caso si parla di preclusione.
Il tempo viene poi in considerazione per misurare la distanza che può o deve intercorrere tra due o più atti.
Gli strumenti utilizzati per imporre un certo ritmo al procedimento sono denominati termini: essi indicano il
momento in cui un atto può o deve essere validamente compiuto.
I termini si distinguono in:
a) perentori: sono quelli che prescrivono di compiere un atto entro e non oltre un determinato periodo di
tempo, superato il quale si incorre nella decadenza. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza
solo nei casi previsti dalla legge (art. 173 comma I). Tali termini non possono essere prorogati, salvo che la
legge disponga altrimenti (art. 173 comma II), mentre non pare sussistano ragioni per escludere che a essi si
applichi la norma (art. 173 comma III) che, col consenso della parte a favore della quale sono stabiliti, ne
rende possibile l'abbreviazione, sebbene si ritenga che la previsione sia dedicata esclusivamente ai termini
dilatori.
b) ordinatori: sono quelli che fissano il periodo di tempo entro il quale un determinato atto deve essere
compiuto, senza tuttavia far subire conseguenze, sul piano dell'efficacia, all'atto realizzato successivamente
alla scadenza. Ciò non deve far pensare che il termine possa essere impunemente trasgredito; l'art. 124
infatti pone a carico dei magistrati, dei cancellieri e degli altri ausiliari del giudice l'obbligo di osservare le
norme processuali anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. La
violazione di detto obbligo può essere fonte di responsabilità disciplinare.
c) dilatori: sono quelli con i quali si indica che un atto non può essere compiuto prima del loro decorso.
Alcuni esempi di tali termini sono utili per confermare come si offra alle parti la garanzia di poter disporre
del tempo necessario per approntare la propria difesa; l'abbreviazione dei termini in esame è possibile o
perché lo richiede o vi consente la parte a favore della quale sono stabiliti, o perché sussistono ragioni di
urgenza che comunque devono far salvo il tempo necessario per comparire. Questa ultima prescrizione è
derogabile solo nei casi assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa
pregiudicare la ricerca o l'assunzione delle fonti di prova: in tale evenienza le ragioni vanno specificamente
indicate a pena di nullità.
La nullità colpisce gli atti che dovessero essere compiuti prima del momento indicato dalla legge. Nessuna
Gianfranco Fettolini Sezione Appunti
Gli atti del procedimento dal punto di vista formale importanza può essere attribuita al fatto che, mentre in alcuni casi la previsione della nullità è esplicita, in
altri casi non si rinviene alcuna indicazione per l'ipotesi in cui venga violata la prescrizione di ordine
temporale: anche nel silenzio della legge infatti la nullità sarebbe ricavabile dalla disciplina dettata dall'art.
178 lett. c
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Gli atti del procedimento dal punto di vista formale