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La decadenza


La decadenza è invocata per contrassegnare la perdita di un potere a causa del mancato esercizio di esso, protratto per un certo periodo di tempo, da parte del titolare.

Mentre la nullità e l'inammissibilità presuppongono un atto al quale ineriscono (descrivendone il vizio), la decadenza riguarda un atto che non è stato ancora compiuto e indica anzi la perdita del potere di compierlo.

Nel caso in cui l'atto venga egualmente compiuto? Qui l'atto ci sarà, e sarà possibile parlare di esso in termini di validità ed efficacia.

In molte norme si parla di termini che vanno rispettati a pena di decadenza, ma nulla si dice sull'atto compiuto a termine scaduto.

In altre norme si tace sulla natura del termine, mentre si qualifica il vizio che colpisce l'atto compiuto dopo il decorso del tempo prestabilito.

Solo in poche norme è possibile rintracciare una duplice indicazione a riguardo.

Nessun contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 173 comma I può essere registrato nel trattamento dei termini previsti a pena d'inammissibilità alla stessa stregua dei termini previsti a pena di decadenza.

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