Effetti della dichiarazione di nullità
Il sistema apprestato dal codice per prevenire le nullità o per rimediarvi può non funzionare: in tal caso il giudice, d'ufficio o a seguito di tempestiva deduzione da parte dei soggetti legittimati, dovrà dichiarare la nullità. Ciò non significa che il processo farà definitivamente a meno di quanto l'atto nullo era destinato a esprimere: il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave (art. 185 comma II).
La rinnovazione potrà essere ritenuta non necessaria, qualora gli elementi che doveva fornire l'atto nullo siano stati acquisiti aliunde, o qualora l'evolversi del processo abbia dimostrato l'inutilità dell'atto stesso; potrà essere ritenuta impossibile, quando non esistano più gli elementi indispensabili per la sua ripetizione.
La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo (art. 185 comma I). Il concetto di dipendenza va inteso in senso restrittivo, e cioè in rapporto a quegli atti necessari del procedimento, l'uno dei quali è condizione del valido compimento dell'altro. Soccorre, al riguardo, la distinzione tra atti propulsivi del procedimento (ne costituiscono immancabili stadi progredenti) e atti di acquisizione probatoria (pur inserendosi nel procedimento, non ne costituiscono necessari momenti del suo progredire). Solo per i primi la nullità di uno comporta la nullità dei successivi, che devono essere rinnovati dal punto in cui si è inserito l'atto invalido.
Per quel che riguarda l'ipotesi in cui la nullità venga dichiarata in una fase o in un grado diversi rispetto a quelli in cui essa si è verificata, l'art. 185 comma III prevede che la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito; il comma IV specifica che tale disposizione non si applica alle nullità concernenti le prove.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Processuale Penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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