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La nullità e il principio di tassatività


La nullità costituisce la più tipica specie d'invalidità.

A) Gli atti nulli non hanno una fine prestabilita consistente nella declaratoria di annullamento, ma possono vivere una diversa vicenda processuale. Tutte le nullità sono sanabili. Durante il tempo che intercorre tra il compimento dell'atto nullo e l'eventuale declaratoria di nullità o, alternativamente, il verificarsi della sanatoria, l'atto integra una differente fattispecie caratterizzata dalla precarietà degli effetti.
Il termine nullità – tradizionalmente inteso come caratterizzato dalla nota dell'inefficacia – nel cpp è invece usato per contrassegnare un fenomeno di annullabilità.

B) Ovvie ragioni di economia processuale non consentono di equiparare, quanto alle conseguenze, tutte le imperfezioni dell'atto; solo alcune di esse, ben determinate, produrranno il vizio in esame. Art. 177, principio di tassatività: l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei casi previsti dalla legge (si veda art. 178).

Tale regola non consente un'estensione analogica delle disposizioni civilistiche ed esclude che possano essere considerati causa di nullità degli atti i vizi della volontà (errore, dolo, violenza). Diverso è il caso in cui l'atto sia frutto di una volontà fisicamente coartata o sia stato compiuto in situazione di forza maggiore o in uno stato di piena incoscienza; qui la valutazione in termini di inesistenza appare la più corretta.

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