Appunti delle lezioni del prof. Massimo Campailla - Diritto della Navigazione -
Sintesi delle operazioni, tariffe e servizi portuali; brevi cenni sulla figura e le responsabilità dell'armatore. Elenco dei vari contratti di utilizzazione della nave e dell’aereomobile.
Diritto della Navigazione
di Alessandro Remigio
Appunti delle lezioni del prof. Massimo Campailla - Diritto della Navigazione -
Sintesi delle operazioni, tariffe e servizi portuali; brevi cenni sulla figura e le
responsabilità dell'armatore Sintesi delle operazioni, tariffe e servizi portuali;
brevi cenni sulla figura e le responsabilità dell'armatore.
Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di
Chieti e Pescara
Facoltà: Economia
Docente: Massimo Campailla1. Il porto come bene demaniale
Ai sensi dell’art. 28 cod. nav, il porto costituisce uno dei beni immobili che appartengono al demanio
marittimo ed è assoggettato alla disciplina generale dettata per quella categoria di beni pubblici.
In particolare, “i porti NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI DIRITTI A FAVORE DI TERZI, SE
NON NEI MODI E NEI LIMIT STABILITI DALLE LEGGI CHE LI RIGUARDANO”.
È ritenuto che la ratio della demanialità del porto debba individuarsi nell’interesse a garantire i pubblici usi
del mare e lo sviluppo dei traffici, anche a vantaggio dell’intera economia nazionale.
PORTO = tratto di costa, bacini ad esso pertinenti, e la apposite strutture artificiali che, per la loro
particolare conformazione, costituiscono aree tipicamente deputate all’approdo e alla sosta delle navi.
La suddetta definizione consente di individuare i due elementi costitutivi della nozione di porto:
1. Elemento di natura SPAZIALE, la cui estensione è definita dalla conformazione geografica dei luoghi,
ovvero dagli interventi strutturali all’uopo predisposti dall’uomo;
2. Elemento di natura FUNZIONALE, relativo alla idoneità delle infrastrutture terrestri e marittime ad
offrire approdo e sosta alle navi.
La L. 84/94 art. 4, ripartisce i porti marittimi nazionali in due principale categorie:
1. Porti o le specifiche aree portuali finalizzate alla difesa militare;
2. Porti o le specifiche aree portuali di rilevanza economica nazionale (sottoclassificazione in porti
commerciali, turistici, servizi passeggeri ecc..)
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Diritto della Navigazione 2. Servizi portuali
I “Servizi portuali” sono le ATTIVITA’ ECONOMICHE che si svolgono in ambito portuale e che sono
rivolte a consentire ai privati l’uso del porto.
La categoria di servizi portuali comprende talune tipologie di attività economiche: queste tipologie,
riconducibili alla categoria dei servizi portuali, sono state modificate e pertanto, attualmente, quella
categoria di attività in ambito portuale comprende: le operazioni portuali, i servizi portuali “stricti iuris”, i
servizi di interesse generale e i servizi tecnico – nautici.
REGIME GIURIDICO DEI SERVIZI PORTUALI ANTECEDENTE ALLA RIFORMA DEL 1994
Il regime organizzativo dei servizi portuali antecedente alla L. 84/94 risultava caratterizzato dalla
sovrapposizione alla disciplina quadro delineata dal codice della navigazione del 1942, di una serie di
interventi legislativi che istituivano nei principali porti italiani ENTI PORTUALI e AZIENDE DI MEZZI
MECCANICI e dei MAGAZZINI PORTUALI. Tali soggetti si configurano come ENTI PUBBLICI
ECONOMICI in quanto, ad esse, erano attribuite, sia in modo non omogeneo, non solo funzioni
amministrative inerenti la gestione del porto, ma anche compiti di gestione diretta di alcuni servizi portuali.
La disciplina quadro dettata dal legislatore del 1942 rifletteva una connotazione fortemente dirigistica che si
evidenziava nel regime di alcuni dei più rilevanti momenti dell’esercizio delle attività economiche in ambito
portuale, secondo modelli che IMPEDIVANO LO SVILUPPARSI DI DINAMICHE CONCORRENZIALI.
Esempi:
1. L’esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto terzi era sottoposta a concessione del
comandante del porto;
2. L’imprenditore concessionario dell’esercizio delle operazioni portuali nello svolgimento della sua attività
d’impresa, doveva avvalersi delle maestranze avviate dalle compagnie dei lavoratori portuali, cui era
riservata ex-lege, l’esecuzione delle operazioni portuali.
Con sentenza resa il 10/12/’91 nella causa:
MERCI CONVENZIONALI PORTO DI GENOVA S.P.A. VS SIDERURGIA GABRIELLI S.P.A.
La CORTE DI GIUSTIZIE EUROPEA ha rilevato taluni profili di incompatibilità del regime organizzativo
delle operazioni portuali in precedenza delineato, con l’ordinamento comunitario.
Le precise censure mosse dalla corte di giustizia, hanno rivestito un indubitabile ruolo nella individuazione
dei contenuti normativi cui il processo riformatore dell’ordinamento italiano (L. 84/94) si è ispirato.
La nuova disciplina in materia portuale ha adottato quali punti di riferimento centrali i principi comunitari
del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, della libera prestazione di servizi portuali e della
circolazione delle merci, nonché dei principi del diritto in materia di CONCORRENZA.
LA RIFORMA DELLE GESTIONI PORTUALI: principio di separazione tra funzione amministrativa e
attività di gestione. Legge 84 del 1994.
Tra i momenti maggiormente innovativi della riforma dell’ordinamento portuale, vanno annoverati la
SOPPRESSIONE DEGLI ENTI PORTUALI e delle AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI e la conseguente
istituzione di una nuova figura di ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO denominata AUTORITA’
PORTUALE (questa composta da un presidente, un comitato portuale, un segretario generale e un collegio
dei revisori dei conti). Essendo ente pubblico non economico, le autorità hanno l’obbligo di chiudere il
bilancio di esercizio in pareggio.
Ruolo della AUTORITA’ PORTUALE è identificato con “L’ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE E
PROMOZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI PORTUALI” e cioè nell’ATTIVITA’ DI
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Diritto della Navigazione PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, PROMOZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI
PORTUALI E DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E INDUSTRIALI ESERCITATE NEI PORTI ( art.
6, L 84/94).
Il principio che garantisce la netta separazione tra le funzioni di regolazione e promozione dell’attività di
impresa in ambito portuale di cui sono titolari la autorità portuali è la gestione dei servizi portuali, che è
riservata a soggetti imprenditoriali distinti e separati da quelle pubbliche amministrazioni.
Trova il suo principio anch’esso nell’art. 6, L. 84/94 secondo cui “LE AUTORITA’ PORTUALI NON
POSSONO ESERCITARE NE’ DIRETTAMENTE, NE’ TRAMITE LA PARTECIPAZIONE DI
SOCIETA’ AD OPERAZIONI PORTUALI O ATTIVITA’ AD ESSE STRETTAMENTE COLLEGATE”.
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Diritto della Navigazione 3. Operazioni portuali: art. 16 L. 84/94
Sono operazioni portuali:
CARICO – SCARICO – TRASBORDO – DEPOSITO – MOVIMENTO DI MERCI - "TUTTI SVOLTI IN
AMBITO PORTUALE".
In seguito alla riforma del 1994, l’esercizio delle operazioni portuali non è più subordinato ad un
provvedimento di concessione (PROVVEDIMENTO CONCESSORIO), essendo sufficiente che l’operatore
marittimo che intenda svolgere quell’attività economica sia stato autorizzato (PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATORIO) con un apposito provvedimento dall’autorità portuale, o laddove non istituita,
dall’autorità marittima.
Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali è subordinato dall’accertamento da parte
dell’autorità portuale, della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti di diverse CAPACITA’:
CAPACITA’ TECNICA = sussistenza beni mobili, immobili di proprietà o leasing in grado di svolgere
attività.
CAPACITA’ ORGANIZZATIVA = acquisire metodologie nuove per lo svolgimento dei servizi (innovarsi)
CAPACITA’ FINANZIARIA = scontata
PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA OPERATIVO = della durata non inferiore ad un anno.
Non sono quindi più meri portatori di servizi, bensì portatori di sviluppo del porto, insieme all’autorità
portuale.
Ciò nonostante, l’autorità portuale DEVE VIGILARE sul rispetto di tali requisiti e possono SANZIONARE
(sospensione – revoca autorizzazione) se vengono meno gli obiettivi e man mano i requisiti.
Un sovraffollamento di operatori potrebbe causare disagi: pertanto le autorità portuali possono limitare il
numero di operatori, rilasciando un numero limitato di autorizzazioni. Le autorità devono rilasciare almeno
DUE AUTORIZZAZIONI (ai fini appunto della concorrenza).
Il numero delle autorizzazioni non è limitato per legge. Le autorità portuali devono rilasciare almeno due
autorizzazioni per il porto: se gli operatori attualmente presenti sono troppi, l’autorità può limitare il rilascio
di ulteriori autorizzazioni.
Ci si è chiesti se questo vada contro la libera concorrenza: l’autorità garante in realtà ha specificato che un
eccessivo affollamento delle banchine può determinare pericoli per la sicurezza.
La limitazione però non è fissa a DUE, ma dipende dalle caratteristiche del porto (3-5-10). Una volta l’anno
si determina il numero (in genere al 31/12), in seguito si andrà a verificare la disponibilità di autorizzazioni
in scadenza e si provvederà al loro piazzamento sul mercato.
L’autorità portuale sceglie gli operatori A PROPRIA DISCREZIONE, secondo parametri visti prima
(requisiti). Gli operatori per aver ricevuto la autorizzazione pagano un CORRISPETTIVO:
CORRISPETTIVO:
FISSO: viene pattuito all’inizio
VARIABILE: varia in base al fatturato conseguito dall’impresa nell’anno precedente
L’autorità portuale deve adottare PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE ma controllare anche che
operatori non tengano comportamenti discriminatori verso altri soggetti (es. armatori).
La L. 84/94 è stata più volte modificata per renderla adeguata ai tempi.
L’art. 16 prima del 2001, conteneva le norma appena citate: dopo il 2001 ha introdotto un comma finalizzato
alla disciplina dei servizi portuali.
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