La Disciplina dei Contratti di Trasporto
LLMC: CONVENZIONE DI LONDRA DEL 1976 = ha provveduto in primo luogo ad elevare il limite di responsabilità rendendo però lo stesso quanto più possibile invalicabile ed in secondo luogo ad estendere l'ambito applicativo dell'istituto sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo:
Soggettivo : volto a garantire la possibilità di beneficiare della limitazione del debito altresì ai soccorritori e agli assicuratori;
Oggettivo: beneficio del limite della responsabilità, applicato per tutti i crediti derivanti da morte o lesione a passeggeri e perdita o danno del loro bagaglio; ritardo nell'esecuzione del trasporto.
Di rilevante importanza è la novità introdotta dal LLMC 1976 in merito alle modalità di calcolo della somma limite. questa viene determinata applicandosi un criterio che la porta, anche se un correttivo “a scalare”, alla stazza lorda della nave.
Continua a leggere:
- Successivo: CLC, FUND e HNS
- Precedente: Contratti di utilizzazione della nave e dell’aereomobile
Dettagli appunto:
-
Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
[Visita la sua tesi: "Valore delle merci e diritti di licenza"]
- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Massimo Campailla
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Safe return to port
- Iconterms - Applicazione e conseguenze risultanti dall'inserimento delle regole commerciali internazionali nella contrattualistica
- Gli studi e l’attività di Nicola Malnate a sostegno degli emigranti in partenza dal porto di Genova
- Safety e Security: la sicurezza come valore
- La vendita a condizione C.I.F. nella giurisprudenza di Common Law
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.