Responsabilità dell’armatore
L’art. 274 cod. nav. stabilisce che l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio è delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.
limitazioni della responsabilità dell'armatore:
si desume dal valore della stazza della nave durante la tratta, compresa tra:
1/5 <X< 2/5
questa equazione rappresenta il massimo risarcibile.
Nel 1976 la convenzione di Londra ha provveduto ad elevare il limite di responsabilità:
due aspetti:
1. soggettivo… responsabile l'armatore noleggiatore.
2. oggettivo… caso di morte del passeggero o perdita dei beni.
Il comma secondo dell'articolo 274 cod. Nav. Esclude la responsabilità dell'armatore nel caso di inosservanza, da parte del comandante degli obblighi di assistenza è salvataggio e/o degli obblighi che la legge impone al comandante medesimo quale capo della spedizione.
Continua a leggere:
- Successivo: Limitazione del debito dell’armatore
- Precedente: Società di armamento
Dettagli appunto:
-
Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
[Visita la sua tesi: "Valore delle merci e diritti di licenza"]
- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Massimo Campailla
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Safe return to port
- Iconterms - Applicazione e conseguenze risultanti dall'inserimento delle regole commerciali internazionali nella contrattualistica
- Gli studi e l’attività di Nicola Malnate a sostegno degli emigranti in partenza dal porto di Genova
- Safety e Security: la sicurezza come valore
- La vendita a condizione C.I.F. nella giurisprudenza di Common Law
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.