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Servizi portuali


I “Servizi portuali” sono le ATTIVITA’ ECONOMICHE che si svolgono in ambito portuale e che sono rivolte a consentire ai privati l’uso del porto.
La categoria di servizi portuali comprende talune tipologie di attività economiche: queste tipologie, riconducibili alla categoria dei servizi portuali, sono state modificate e pertanto, attualmente, quella categoria di attività in ambito portuale comprende: le operazioni portuali, i servizi portuali “stricti iuris”, i servizi di interesse generale e i servizi tecnico – nautici.
REGIME GIURIDICO DEI SERVIZI PORTUALI ANTECEDENTE ALLA RIFORMA DEL 1994
Il regime organizzativo dei servizi portuali antecedente alla L. 84/94 risultava caratterizzato dalla sovrapposizione alla disciplina quadro delineata dal codice della navigazione del  1942, di una serie di interventi legislativi che istituivano nei principali porti italiani ENTI PORTUALI e AZIENDE DI MEZZI MECCANICI e dei MAGAZZINI PORTUALI. Tali soggetti si configurano come ENTI PUBBLICI ECONOMICI in quanto, ad esse, erano attribuite, sia in modo non omogeneo, non solo funzioni amministrative inerenti la gestione del porto, ma anche compiti di gestione diretta di alcuni servizi portuali.
La disciplina quadro dettata dal legislatore del 1942 rifletteva una connotazione fortemente dirigistica che si evidenziava nel regime di alcuni dei più rilevanti momenti dell’esercizio delle attività economiche in ambito portuale, secondo modelli che IMPEDIVANO LO SVILUPPARSI DI DINAMICHE CONCORRENZIALI.
Esempi:
1. L’esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto terzi era sottoposta a concessione del comandante del porto;
2. L’imprenditore concessionario dell’esercizio delle operazioni portuali nello  svolgimento della sua attività d’impresa, doveva avvalersi delle maestranze avviate dalle compagnie dei lavoratori portuali, cui era riservata ex-lege, l’esecuzione delle operazioni portuali.
Con sentenza resa il 10/12/’91 nella causa:
MERCI CONVENZIONALI PORTO DI GENOVA S.P.A.    VS  SIDERURGIA GABRIELLI S.P.A.
La CORTE DI GIUSTIZIE EUROPEA ha rilevato taluni profili di incompatibilità del regime organizzativo delle operazioni portuali in precedenza delineato, con l’ordinamento comunitario.
Le precise censure mosse dalla corte di giustizia, hanno rivestito un indubitabile  ruolo nella individuazione dei contenuti normativi cui il processo riformatore dell’ordinamento italiano (L. 84/94) si è ispirato.
La nuova disciplina in materia portuale ha adottato quali punti di riferimento centrali i principi comunitari del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, della libera prestazione di servizi portuali e della circolazione delle merci, nonché dei principi del diritto in materia di CONCORRENZA.
LA RIFORMA DELLE GESTIONI PORTUALI: principio di separazione tra funzione amministrativa e attività di gestione. Legge 84 del 1994.
Tra i momenti maggiormente innovativi della riforma dell’ordinamento portuale, vanno annoverati la SOPPRESSIONE DEGLI ENTI PORTUALI e delle AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI e la conseguente istituzione di una nuova figura di ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO denominata AUTORITA’ PORTUALE (questa composta da un presidente, un comitato portuale, un segretario generale e un collegio dei revisori dei conti). Essendo ente pubblico non economico, le autorità hanno l’obbligo di chiudere il bilancio di esercizio in pareggio.
Ruolo della AUTORITA’ PORTUALE è identificato con “L’ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE E PROMOZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI PORTUALI” e cioè nell’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO, PROMOZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI E DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E INDUSTRIALI ESERCITATE NEI PORTI ( art. 6, L 84/94).
Il principio che garantisce la netta separazione tra le funzioni di regolazione e promozione dell’attività di impresa in ambito portuale di cui sono titolari la autorità portuali è la gestione dei servizi portuali, che è riservata a soggetti imprenditoriali distinti e separati da quelle pubbliche amministrazioni.
Trova il suo principio anch’esso nell’art. 6, L. 84/94 secondo cui “LE AUTORITA’ PORTUALI NON POSSONO ESERCITARE NE’ DIRETTAMENTE, NE’ TRAMITE LA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ AD OPERAZIONI PORTUALI O ATTIVITA’ AD ESSE STRETTAMENTE COLLEGATE”.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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