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Il porto come bene demaniale


Ai sensi dell’art. 28 cod. nav, il porto costituisce uno dei beni immobili che appartengono al demanio marittimo ed è assoggettato alla disciplina generale dettata per quella categoria di beni pubblici.
In particolare, “i porti NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI DIRITTI A FAVORE DI TERZI, SE NON NEI MODI E NEI LIMIT STABILITI DALLE LEGGI CHE LI RIGUARDANO”.
È ritenuto che la ratio della demanialità del porto debba individuarsi nell’interesse a garantire i pubblici usi del mare e lo sviluppo  dei traffici, anche a vantaggio dell’intera economia nazionale.
PORTO = tratto di costa, bacini ad esso pertinenti, e la apposite strutture artificiali che, per la loro particolare conformazione, costituiscono aree tipicamente deputate all’approdo e alla sosta delle navi.
La suddetta definizione consente di individuare i due elementi costitutivi della nozione di porto:
1. Elemento di natura SPAZIALE, la cui estensione è definita dalla conformazione geografica dei luoghi, ovvero dagli interventi strutturali all’uopo predisposti dall’uomo;
2. Elemento di natura FUNZIONALE, relativo alla idoneità delle infrastrutture terrestri e marittime ad offrire approdo e sosta alle navi.
La L. 84/94 art. 4, ripartisce i porti marittimi nazionali in due principale categorie:
1. Porti o le specifiche aree portuali finalizzate alla difesa militare;
2. Porti o le specifiche aree portuali di rilevanza economica nazionale (sottoclassificazione in porti commerciali, turistici, servizi passeggeri ecc..)

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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