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La Convenzione sulla vendita internazionale di merci

11 aprile 1980

Viene statuita a Vienna la Convenzione sulla vendita internazionale di merci, con l'obiettivo di dotare tale tipo di rapporto di regole uniformi. Essa richiede la soddisfazione di alcuni presupposti: i contraenti devono aver sede legale o residenza in due paesi diversi firmatari della Convenzione, la vendita deve avere oggetto beni mobili, deve trattarsi di una vendita ai sensi della Convenzione. L'accordo di Vienna si applica dunque chiaramente alle compravendita internazionale concluse tramite i tradizionali mezzi telematici (telefono, fax e telex), ma si applica anche alle vendite internazionali concluse tramite Internet. La principale categoria di contratto stipulata su reti aperte, specialmente nella sfera business to consumer, permane la compravendita, spesso di carattere internazionale, la cui disciplina è da ricercarsi nelle norme della Convenzione secondo cui "il contratto di vendita non deve essere necessariamente concluso per iscritto e non è soggetto ad alcuna condizione di forma. Può quindi essere provato con tutti i mezzi, anche per testimonianza, la proposta ha effetto dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, gravando sul proponente il rischio dell'eventuale perdita della proposta contrattuale durante la trasmissione".

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