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L'atto perfetto, valido ed efficace. L'atto invalido e le sue specie


Gli atti a forma vincolata costituiscono la regola. Atto perfetto è quindi solo quello che riproduce esattamente lo schema predisposto in astratto dal legislatore. Di questo atto, proprio perché si conforme alle prescrizioni normative, si dovrà dire che è valido e sicuramente efficace.

Il sistema però non si spinge fino a decretare l'invalidità e l'inefficacia di ogni atto difforme dal modello predisposto in astratto: i vizi invalidanti l'atto processuale obbediscono al principio di tassatività. Il vizio formale dunque non approda sempre all'invalidità, potendosi fermare alla mera irregolarità, la quale non inciderà in alcun modo sulla efficacia dell'atto, pur costituendo fonte per eventuali sanzioni disciplinari a carico dell'autore (ex art. 124).

Non ogni atto invalido è, per ciò stesso, inefficace; si vuole sottolineare la tendenza dell'ordinamento a ricollegare, in via precaria, agli atti invalidi gli stessi effetti dell'atto valido. Perché cessi tale stato di precarietà bisognerà aspettare l'immancabile arrivo o della dichiarazione di invalidità o della sanatoria: cioè di un fatto successivo al compimento dell'atto che, rispettivamente, comporterà l'eliminazione ex tunc degli effetti precari, oppure la normalizzazione ex tunc di questi effetti.

Le specie d'invalidità conosciute dal cpp, esclusa la decadenza, si riducono alla nullità e alla inammissibilità. Ad esse va aggiunta l'inesistenza che, sebbene non espressamente prevista tra le specie di invalidità, ne costituisce la manifestazione più grave.


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