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La persona sottoposta alle indagini


Nel corso della fase delle indagini preliminari non si ha ancora un imputato, ma solo una persona sottoposta alle indagini; a essa tuttavia vengono accordati gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciute all'imputato (art. 61 comma I).

L'art. 61 comma II prevede che alla persona sottoposta alle indagini preliminari si estenda ogni altra disposizione, al di fuori di quelle strettamente attinenti ai diritti e alle garanzie, relativa all'imputato. Il criterio estensivo dovrebbe operare solo a favore del soggetto, ignorando gli effetti pregiudizievoli che possono derivare dall'assunzione della qualità di imputato.
Il soggetto nei cui confronti è stabilita l'estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato viene individuato dalle norme attraverso l'espressione “persona sottoposta alle indagini” o talora “persona nei cui confronti si svolgono indagini”.

Nel codice riemerge talvolta il riferimento alle figura dell'indiziato; tali espressioni denotano situazioni caratterizzate dall'emergere – quasi sempre in seguito al compimento di indagini preliminari, talora anche a seguito di scoperta in flagranza – di elementi caratterizzati da un fumus tale da far ragionevolmente supporre, prima facie, che al soggetto possa essere attribuibile un comportamento illecito, sì da giustificare l'adozione di misure particolarmente incisive sulla sfera personale, quali quelle di natura coercitiva.

Tratto da L'IMPUTATO E LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI di Gianfranco Fettolini
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