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L'assunzione della qualità di imputato


L'art. 60 comma I cpp precisa che assume la qualità di imputato la persona a cui viene attribuito il reato in una serie di atti tipici del pm: richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto di condanna, richiesta di applicazione di pena ex art. 447 comma I (patteggiamento), decreto di citazione a giudizio avanti al giudice monocratico, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo. Sono i medesimi atti per mezzo dei quali (art. 405 comma I) il pm, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale.

Si può dire che si ha assunzione della qualità d'imputato nel momento in cui il pm promuove l'azione penale, procedendo alla formulazione di una "imputazione", ossia di un addebito in uno di quegli atti tipici di cui si è detto, destinati a provocare l'intervento inevitabile dell'organo giurisdizionale in funzione decisoria.

Tratto da L'IMPUTATO E LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI di Gianfranco Fettolini
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