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La capacità processuale dell'imputato


Distinta dalla legittimazione è la capacità processuale dell'imputato, vale a dire l'attitudine a esercitare, in seno al processo, tutti i poteri connessi a questa qualità.

Normalmente, la capacità processuale dell'imputato coincide con la sua legittimazione, nel senso che l'assunzione della qualità di imputato comporta automaticamente il riconoscimento della capacità di porre in essere tutti gli atti di rilevanza processuale il cui compimento la legge consente all'imputato. Né la minore età, né lo stato di inabilitazione, né quello di interdizione costituiscono ostacoli allo svolgimento del processo.

Un'eccezione si ha nell'eventualità di infermità mentale dell'imputato, tale da non permettergli di partecipare coscientemente al processo: il giudice potrà accertarsi di tale condizione disponendo anche d'ufficio una perizia (vedi art. 70). Se, in seguito alla perizia, l'imputato risulterà in grado di parteciparvi coscientemente, il processo continuerà; se emergerà uno stato di mente che non lasci presagire una cosciente partecipazione, il giudice disporrà la sospensione del processo, nominando all'incapace un curatore speciale (art. 71).

La sospensione verrà revocata e il processo riprenderà il suo corso non appena risulterà dagli accertamenti peritali periodici la possibilità di una cosciente partecipazione al processo (art. 72).

Non deve essere disposta sospensione, o se già disposta deve essere revocata, nel caso in cui si profili una situazione idonea a legittimare la pronuncia di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (artt. 70 comma I, 71 comma I, 72 comma II).

Tratto da L'IMPUTATO E LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI di Gianfranco Fettolini
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