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Cessazione e riassunzione della qualità di imputato


La qualità di imputato permane durante tutto lo svolgimento del processo, in ogni stato e grado di esso, sino a quando non intervenga una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, una sentenza di proscioglimento o una sentenza di condanna divenute irrevocabili, un decreto di condanna divenuto esecutivo (art. 60 comma II).

A seconda che la decisione sia assolutoria o di condanna, alla posizione di imputato succederà quella di prosciolto o di condannato.

Una reviviscenza della qualità di imputato si può avere in due casi:
a) per il prosciolto, quando il giudice disponga la revoca della sentenza di non luogo a procedere a seguito dell'acquisizione di nuove fonti di prova, che da sole o insieme a quelle già acquisite possano determinare un rinvio a giudizio;
b) per il condannato, quando in seguito a relativa domanda si sia aperto un procedimento di revisione (art. 60 comma III).

Il momento dal quale comincia a operare la riassunzione dello status di imputato coincide, nel primo caso, con la pronuncia dell'ordinanza attraverso la quale il giudice per le indagini preliminari dispone la riapertura della fase investigativa, o con l'ordinanza, se il pm abbia chiesto il rinvio a giudizio, con cui fissa l'udienza preliminare (art. 436 comma II); nel secondo caso, con l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di revisione da parte del presidente della corte d'appello competente (art. 636).

Tratto da L'IMPUTATO E LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI di Gianfranco Fettolini
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