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Presupposti per l'assunzione della qualità di imputato: b) la legittimazione del soggetto


Altro presupposto affinché un soggetto possa validamente assumere la qualità di imputato è che ne abbia la legittimazione, vale a dire che abbia l'idoneità a esser parte del processo, idoneità che in linea generale viene riconosciuta a tutti i soggetti. Anche i penalmente non imputabili possono assumere la qualità di imputato, sia perché la causa di non imputabilità talvolta emerge nel corso del processo, sia perché il soggetto inimputabile può essere passibile di una misura di sicurezza che gli verrà inflitta a conclusione del processo, dopo esserne stato dichiarato il proscioglimento in conseguenza della non imputabilità. L'unico limite è rappresentato dal fatto che il soggetto non potrà mai subire una pena.

In via eccezionale alcuni soggetti sono privi di idoneità ad assumere la veste d'imputato, in virtù di una particolare situazione determinativa di uno stato di immunità. Tale mancanza di legittimazione può essere assoluta o relativa.

Soggetti assolutamente privi di legittimazione a essere imputati sono: il Pontefice, i capi di Stati esteri e le persone del seguito, gli agenti diplomatici stranieri accreditati presso lo Stato italiano e presso la S. Sede, i diplomatici e gli inviati della s. Sede e i dignitari della Chiesa in transito presso la Città del Vaticano, i militari della NATO di stanza in Italia.

Soggetti privi di legittimazione relativamente a specifiche imputazioni sono i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i giudici della Corte costituzionale, i componenti del CSM; costoro non possono esser perseguiti limitatamente ai reati commessi in occasione di opinioni espresse o di voti dati nell'esercizio delle funzioni che esercitano.

Per ciò che riguarda la carenza assoluta di legittimazione, essa si risolve in una esenzione della giurisdizione penale, nel senso che il giudice non potrò mai valutare alcun comportamento del soggetto non legittimato, al fine di valutarne la liceità o meno.

Per quel che concerne la carenza relativa, questa si traduce in un'esenzione parziale della giurisdizione, limitata soltanto ai reati per i quali non è possibile formulare imputazione nei confronti del soggetto; ciò non impedisce che l'autorità giudiziaria possa  instaurare regolare processo per verificare se il fatto integri il reato per il quale viene esclusa la perseguibilità.


Tratto da L'IMPUTATO E LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI di Gianfranco Fettolini
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