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Contratto d’opera intellettuale

CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE


Contratto d’opera intellettuale → scambio tra prestazione d’opera professionale e il corrispettivo di un onorario (es. avvocato, commercialista, cantante, medico..)
E’ considerata un’attività imprenditoriale solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa (es. medico di una casa di cura)
Il lavoratore autonomo risponde solo per dolo/colpa grave → un’esecuzione diligente libera il lavoratore autonomo anche se il risultato è inutile/dannoso per la controparte (es. malato non guarisce)
Il cliente può sempre recedere ma deve rimborsare spese + lavoro eseguito + mancato guadagno
Il lavoratore autonomo può recedere solo per giusta causa e ha diritto al rimborso spese + compenso per la parte di opera compiuta
Chi esercita la professione senza iscrizione all’albo non ha diritto ad alcun compenso
Oltre alle leggi speciali, si applicano, se previste, le norme deontologiche relative ad ogni professione

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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