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Contratto d’opera materiale

CONTRATTO D’OPERA MATERIALE


Contratto d’opera materiale → scambio di lavoro in autonomia verso un corrispettivo (es. idraulico)
Il lavoratore è vincolato da un’obbligazione di risultato → se non esegue bene il servizio non ha diritto a ricevere il corrispettivo

L’accettazione dell’opera libera il lavoratore autonomo dalla responsabilità per difformità/vizi dell’opera stessa se questi erano noti o facilmente riconoscibili dal committente
Il committente che scopre difformità/vizi non riconoscibili deve denunciarli entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza, dopodiché ha 1 anno dalla consegna per far valere il diritto al risarcimento, all’eliminazione dei vizi o alla risoluzione, pena la prescrizione

Impossibilità sopravvenuta della prestazione → il lavoratore autonomo ha diritto ad un compenso per la parte di opera compiuta ed è liberato

Il committente può sempre recedere ma deve rimborsare le spese + lavoro eseguito + mancato guadagno

Nel caso in cui ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti:
- Durata complessiva > 8 mesi per 2 anni consecutivi
- Corrispettivo > 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni consecutivi
- Disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente

..il lavoratore autonomo viene considerato un lavoratore subordinato a tempo indeterminato, al fine di combattere il fenomeno delle false partite iva (presunzione relativa); tale presunzione non opera nel caso in cui ricorrano alcune condizioni (es. attività professionale che richiede l’iscrizione ad un albo)
La presunzione determina l’applicazione della disciplina relativa al lavoro a progetto

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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