Skip to content

Assicurazione contro i danni

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI


Copre il rischio per sinistri che determinano la perdita di un cespite patrimoniale o di un profitto sperato
L’assicurato deve fare il possibile per evitare/diminuire il danno

Regola proporzionale → se l’assicurazione copre solo una parte del valore del bene, l’assicurato non riceve l’intero ammontare del danno sofferto (sottoassicurazione)

Surrogazione → l’assicuratore che paga l’assicurato subentra nei diritti che quest’ultimo può far valere nei confronti del terzo responsabile (si evita che l’assicurato sia indennizzato 2 volte, c.d. principio indennitario)
In caso di alienazione della cosa, il contratto non si scioglie di diritto, salvo il recesso di una delle parti

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.