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Mercato finanziario: OPA

MERCATO FINANZIARIO: OPA


Offerta al pubblico di prodotti finanziari → ogni comunicazione rivolta dagli intermediari finanziari ai risparmiatori, finalizzata ad ottenere investimenti in prodotti finanziari
Chi vuole fare un’offerta al pubblico deve comunicarlo alla CONSOB allegando il prospetto informativo; la CONSOB può indicare di inserire altre informazioni o anche vietare l’offerta
Offerta pubblica di acquisto/scambio → ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzati all’acquisto/scambio di prodotti finanziari e rivolti ad un certo numero di soggetti
OPA → un soggetto chiede di acquistare determinati strumenti finanziari da chiunque li detenga
Di solito con l’OPA si mira ad acquistare più azioni possibili per avere il controllo di una SpA
La decisione/obbligo di promuovere un’OPA è comunicata alla CONSOB e resa pubblica; l’offerta è irrevocabile (è nulla ogni clausola contraria)

L’OPA può essere:
- Volontaria
- Obbligatoria (per società con titoli ammessi alla negoziazione in borsa)
- Totalitaria → chiunque ha una partecipazione > 30% deve promuovere un OPA sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione; l’offerta deve essere promossa entro 20 giorni ad un prezzo ≥ quello più elevato pagato dall’offerente nei 12 mesi anteriori per titoli della medesima categoria (per acquisti a titolo gratuito vale il prezzo medio ponderato di mercato nello stesso periodo)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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