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Assicurazione sulla vita

ASSICURAZIONE SULLA VITA


L’assicuratore si obbliga a pagare un capitale/rendita al verificarsi di un evento connesso con la vita umana
- Per il caso di morte → morte dell’assicurato o di un terzo (il terzo deve essere d’accordo e il suo consenso richiede la forma scritta ad probationem)
In caso di suicidio, l’assicuratore deve pagare solo se il suicidio avviene entro 2 anni
- Per il caso di vita → restare in vita dopo un certo tempo
- Misto → pagamento all’assicurato se sopravvive entro una certa data + pagamento al beneficiario se l’assicurato muore prima di quella data

La designazione del beneficiario può avvenire nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore (anche per testamento)
La designazione è sempre revocabile dallo stipulante, a meno che quest’ultimo non la dichiari irrevocabile per iscritto
La designazione è irrevocabile se, dopo che si è verificato l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio
La designazione non ha effetto se il beneficiario attenta alla vita dell’assicurato
L’accettazione del beneficiario impedisce sempre la revoca da parte degli eredi
I creditori dell’assicurato non possono rivalersi sulla somma dovuta dall’assicuratore

L’assicurato non paga il premio del 1° anno → l’assicuratore può agire per l’esecuzione
L’assicurato non paga il premio degli anni successivi → risoluzione di diritto + premi pagati restano all’assicuratore, a meno che non ci siano le condizioni per il riscatto della polizza o la riduzione della somma assicurata

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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