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Art. 2049 – Responsabilità dei padroni e dei committenti

ART. 2049 – RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI


“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

La terza persona potrà chiedere il risarcimento sia al dipendente, sia al datore di lavoro. Esistono però diversi casi:
- Il dipendente commette l’illecito trasgredendo un ordine che gli era stato imposto dal datore di lavoro
- Il dipendente commette l’illecito trasgredendo un ordine che gli era stato imposto dal datore di lavoro e fuori dall’orario di lavoro
- Truffa occasionata dallo svolgimento delle sue mansioni
L’organizzazione della giustizia è gerarchica (primo grado, appello, cassazione). Cassazione giudica solo sulla questione di diritto.
Giurisprudenze = orientamenti sull’interpretazione delle norme
Dottrine = opinioni di giuristi → influiscono sulla formazione delle giurisprudenze

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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