Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito
ART. 2043 – RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
Bisogna valutare qual è un danno “ingiusto”. Ci sono anche danni giusti (bocciare ad un esame, fare concorrenza ad un altro fino a farlo fallire, mollare la moglie)
Continua a leggere:
- Successivo: La norma
- Precedente: Art. 2049 – Responsabilità dei padroni e dei committenti
Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
Altri appunti correlati:
- Istituzioni di diritto privato
- Diritto Privato
- Introduzione al diritto sindacale
- Diritto sindacale
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.
Forse potrebbe interessarti:
Il patto di famiglia
Tesi sulla novella al codice civile operata con la L. 14 febbraio n. 55 del 2006