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Fonti del diritto

FONTI DEL DIRITTO


Fonte del diritto = atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche
- Scritta → regola formulata in un testo scritto
- Non scritta → regola ricavata da elementi diversi (osservazione degli usi, studio delle decisioni precedenti)
La distinzione scritta/non scritta non è del tutto propria perché la fonte giurisprudenziale (il precedente) consiste pure in un testo scritto che viene interpretato.

Esistono prevalentemente 2 tipi di fonte:
- Precedente giudiziario = decisione già avvenuta di un caso analogo a quello che si tratta di decidere, da cui si ricava una regola cioè un criterio di soluzione che può valere per ogni caso simile
- Atto legislativo = procedimento con cui un’autorità che ha il potere di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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