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Risoluzione per impossibilità sopravvenuta

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA


L’impossibilità sopravvenuta della prestazione libera il debitore (a meno che non sia dovuta a un fatto a lui imputabile) e di conseguenza anche la controparte, la quale non dovrà eseguire la propria prestazione e dovrà restituire quello che ha ricevuto

Impossibilità parziale → se la prestazione diventa impossibile solo parzialmente, la controparte può recedere o chiedere una riduzione della controprestazione

Impossibilità temporanea → se la prestazione diventa impossibile solo temporalmente, la controparte può recedere se in base alla natura della prestazione non ha più interesse a riceverla
Nei contratti traslativi, il perimento della cosa per causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dalla controprestazione (es. compro la moto ma poi la moto perisce causa allagamento del garage dell’alienante; il rischio del perimento del bene è a mio carico e devo comunque pagare)
Questa regola vale anche se il trasferimento del diritto è a termine iniziale
Questa regola non vale se il trasferimento del diritto è soggetto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima del verificarsi della condizione (es. compro la moto a condizione che la nave arrivi dall’Asia, ma la moto perisce prima di arrivare)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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