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Mobbing


Dal punto di vista giuridico non lo si può ricondurre ai comportamenti molesti, perchè è un fenomeno che non è espressamente disciplinato dalla legislazione lavoristica.
La giurisprudenza considera il mobbing quell’insieme di comportamenti teologicamente orientati, che presi singolarmente non hanno valore (non sono illeciti), ma nel loro insieme sono finalizzati a generare un effetto espulsivo del lavoratore fino a determinarne l’auto-esclusione. Un altro elemento di qualificazione è che quel comportamento deve aver leso l’integrità fisica e morale del lavoratore.
Si può rappresentare come 
• bossing: datore di lavoro vs lavoratore
• orizzontale: tra lavoratori
• ascendente: lavoratore vs datore di lavoro 

La valutazione del rischio del mobbing è data dal d.lgs. 81/2008 che riguarda la disciplina prevenzionistica.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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