Riunione e separazione di processi
(Segue): riunione e separazione di processi
A) La connessione non va confusa con la riunione dei processi: mentre la prima suppone una pluralità di giudici tutti astrattamente competenti a conoscere di diversi processi legati tra loro da particolari vincoli, requisito per la riunione è che diversi processi appartengano alla competenza dello stesso giudice il quale, per esigenze di speditezza e semplificazione, o quando lo ritenga necessario per l’accertamento dei fatti, può disporne la trattazione congiunta.
Ex art. 17 cpp si prevede tassativamente la riunione nei casi:
a) in cui opera la connessione;
b) di reati di competenza dello stesso giudice, dei quali alcuni sono stati commessi in occasione di altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri un profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità;
c) di reati, appartenenti alla competenza dello stesso giudice, commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
d) in cui la prova riguardante un reato o una circostanza di esso influisca sulla prova riguardante un altro reato di competenza dello stesso giudice, o una sua circostanza, sì da renderne più agevole l’accertamento.
La possibilità di far luogo alla riunione dei processi è demandata alla discrezionale ed incensurabile valutazione del giudice, subordinata al realizzarsi di due presupposti:
- che i processi siano pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice;
- che la loro trattazione congiunta non ne determini un ritardo nella definizione.
La riunione può esser disposta anche in sede di giudizio avanti alla Cassazione.
B) Speculare rispetto alla riunione è il fenomeno della separazione dei processi dei quali s’era in precedenza ritenuta conveniente la trattazione unitaria. Le ipotesi sono tassativamente previste all’art. 18 cpp, obbediscono ad esigenze di celerità processuale e riguardano:
a) la possibilità di scindere posizioni soggettive od oggettive già in grado di essere decise da posizioni per le quali sia necessario acquisire ulteriori informazioni o compiere ulteriori atti;
b) la disposta sospensione, per qualsivoglia causa, del procedimento nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni;
c) la mancata comparizione in dibattimento, per motivi legittimi, dell’imputato o del difensore;
d) la necessità di trattare prioritariamente alcuno dei processi per il rischio che imputati di gravi delitti in stato di custodia cautelare possono esser messi in libertà per scadenza dei termini.
Al loro verificarsi si determina nel giudice l’obbligo di disporre la separazione e ricondurre il processo nella propria sede. Un potere discrezionale di ordinare la separazione viene tuttavia riconosciuto allorché si proceda nei confronti di più persone per alcune delle quali sia necessaria un’autorizzazione a procedere che tardi ad essere concessa; nell’eventualità in cui venga rilevata o eccepita la situazione di insindacabilità parlamentare ex art. 68 comma I Cost.; su accordo delle parti, quando il giudice ritenga che la separazione sia utile ai fini della speditezza del processo.
I provvedimenti sulla riunione e sulla separazione dei processi vengono adottati con ordinanza, emessa anche d’ufficio, sentite le parti.
Emerge che si è voluta privilegiare la separazione dei processi piuttosto che la loro riunione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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