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Attribuzione per connessione. Riunione e separazione di processi di diversa attribuzione


Si può verificare una delle situazioni previste dall’art. 12 cpp, suscettibili di dar vita ad un vincolo connettivo tra procedimenti, dei quali alcuni appartengano alla cognizione del  tribunale collegiale ed altri a quella del  tribunale monocratico; il legislatore configura un’ipotesi di simultaneus processus, dando vita ad un fenomeno di attribuzione per connessione.

Art. 33quater cpp: si applicano le disposizioni relative al procedimento (dunque anche in fase pre-processuale) davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi (vis attractiva a favore del rito maggiormente garantito).

Analoga preferenza il legislatore mostra nel caso in cui a dar vita ad un processo cumulativo sia una delle ipotesi di riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado avanti al  tribunale, laddove alcuni siano di cognizione del collegio e altri del giudice singolo (art. 17 comma Ibis cpp). Tale composizione permane anche in caso di successiva separazione dei processi (deroga al principio ex art. 18 cpp).

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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