Skip to content

Le "attribuzioni" del tribunale in conseguenza della sua diversa composizione

Le "attribuzioni" del  tribunale in conseguenza della sua diversa composizione


La duplice struttura, pluripersonale o unipersonale, che caratterizza il  tribunale comporta che, all’interno dell’area riservata alla sua competenza per materia, previsioni ad hoc regolino l’attribuzione dei vari reati ricompresi in quella competenza.

Le regole dettate per disciplinare l’attribuzione dell’organo, considerando che operi a struttura pluripersonale o unipersonale, fanno capo fondamentalmente alla maggiore o minore gravità delle fattispecie criminose, individuata in via generale attraverso un criterio quantitativo che tiene conto dell’entità della pena, e in via specifica attraverso un’elencazione nominativa di singole figure di reati (criterio misto).

Al  tribunale collegiale vengono attribuiti (art. 33bis cpp) i delitti, consumati o tentati, puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni – e sino alla soglia dei 24 anni, oltre la quale la competenza è della corte d’assise – nonché una serie di altri reati di particolare gravità, quali l’omicidio semplice, la rapina, l’estorsione, il sequestro di persona, l’associazione per delinquere di stampo mafioso, i più gravi delitti contro la pa, i reati ministeriali, i reati fallimentari, e altri previsti da leggi speciali.

Al  tribunale monocratico vengono attribuiti (art. 33ter cpp), con previsione residuale a carattere generale, tutti i reati per i quali non sia prescritta l’attribuzione al  tribunale collegiale, nonché, con previsione esplicita, il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti non aggravato.

Per il  tribunale monocratico rileva anche una regola di attribuzione ratione loci: l’art. 48quater ord. giud. dispone che “nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari … sui quali il  tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime (secondo gli artt. 8 e 9 cpp)”. La sede propria del  tribunale in composizione collegiale è quella principale ubicata nel capoluogo del circondario, dove operano in via esclusiva il giudice per le indagini preliminari e quello dell’udienza preliminare, anche quando svolgono le funzioni presso il  tribunale monocratico.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni relative alla ripartizione dei procedimenti tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, l’art. 163bis disp. att. cpp stabilisce che la questione può essere sollevata, d’ufficio dal giudice o su eccezione dalle parti, fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado. Il giudice innanzi al quale la questione è stata posta, avendone preliminarmente valutato l’attendibilità, se ravvisa l’effettiva violazione dei criteri di ripartizione o ritiene comunque l’eccezione non manifestamente infondata, rimette gli atti al presidente del  tribunale il quale provvederà, con decreto non impugnabile, alla corretta attribuzione del processo.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.