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Periodo post classico: negozi giuridici

PERIODO POST CLASSICO: NEGOZI GIURIDICI


Per la formazione dei negozi giuridici viene determinato il mezzo con cui le parole, liberamente scelte, devono essere comunicate ufficialmente dall'una all'altra parte e rese inoltre stabilmente conoscibili anche dai privati estranei al negozio, dal fisco, dai giudici e da altri eventuali organi pubblici.
Scompaiono i vecchi negozi formali ed astratti (mancipatio ed in iure cessio) ad eccezione della stipulatio, che diventa un negozio scritto.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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