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Diritto romano: litis contestatio, morte e capitis deminutio

DIRITTO ROMANO: LITIS CONTESTATIO, MORTE E CAPITIS DEMINUTIO


Litis contestatio
Essa aveva effetti estintivi ipso iure o ope exceptionis.

Morte
La morte estingueva l'obbligazione dello sponsor e del fidepromissor, i rapporto contrattuali da mandato e da società, le locatio operarum e le obbligazioni ex delicto.

Capitis deminutio
Le obbligazioni di un soggetto sui iuris, che diveniva alieni iuris a seguito di adrogatio o conventio in manum e subiva quindi una capitis deminutio minima, si estinguevano ipso iure; ma il pretore concesse ai suoi creditori l'azione già loro spettante, aggiungendo alla formula la fictio di non avvenuta capitis deminutio.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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