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Diritto romano: estinzione delle garanzie

DIRITTO ROMANO: ESTINZIONE DELLE GARANZIE


Dopo la solutio c'è l'acceptilatio, che serviva per la remissione dei debiti di qualunque prestazione derivanti da stipulatio ed era qualificata imaginaria solutio.
L'applicazione della acceptilatio fu ampliata alla possibilità che l'obbligazione sortada una qualsiasi fonte venisse trasformata mediante novatio in un'obbligazione da stipulatio e quindi estinta con l'acceptilatio.

Si possono distinguere diversi modi di estinzione:
- operanti secondo il ius civile (ipso iure): il debitore poteva essere liberato dal creditore rimettendoci del debito, ossia rinunziando al suo diritto. Poteva essere compiuto mediante atti formali.
- Operanti esclusivamente secondo il ius honorarium (ope exceptionis): il giudice ne poteva tener conto solo se il debitore opponeva in giudizio il relativo atto o fatto.

Il pactum de non petendo aveva efficacia puramente pretoria. Con esso il creditore prometteva al debitore di non chiedergli, mai o prima di una certa data, il pagamento del debito. Se il creditore, non rispettando la promessa, agiva in un qualunque momento o prima di tale data, il debitore poteva opporgli la exceptio pacti conventi e ottenere l'assoluzione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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