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Diritto romano: la negotiorum gestio

DIRITTO ROMANO: LA NEGOTIORUM GESTIO


Si ha quando un soggetto, anche nell'ignoranza dell'interessato, e comunque senza averne ricevuto mandato, cura affari altrui. I requisiti per la nascita del rapporto obbligatorio erano: che la gestione fosse effettivamente intrapresa; che risultasse in quel momento utile all'interessato; che il gestore avesse la consapevolzza di gerire interessi altrui.
Sorgevano obbligazioni reciproche del gestore e del dominus negotii, analoghe a quelle che si configuravano nel mandato: il gestore aveva infatti l'obbligo di portare a termine le attività intraprese, di prestare al dominus negotii quanto ricavato e, ove si trattasse di negozi giuridici, di trasferirne gli effetti all'interessato.

Le obbligazioni reciproche erano tutelate dall'actio negotiorum gestorum diretta e contraria.
In età repubblicana l'actio negotiorum gestorum viene utilizzata per regolare i rapporti fra il procurator ed il dominus, là dove non esisteva un mandato espresso, relativo ad un singolo negozio particolare.
Il gestore rispondeva solo per dolo o colpa.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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