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Diritto romano: i patti

DIRITTO ROMANO: I PATTI


Gli accordi (pacta) intervengono fra le parti in relazione ad un contratto. È una convenzione che non produce obbligazioni, quindi non tutelata, perchè non rientra negli schemi tipici contrattuali.
Nell'azione stricti iuris la rigidità della formula lasciava poco spazio alla valutazione discrezionale del giudice: in questo caso l'effetto del pactum poteva essere soltanto quello di offrire al debitore convenuto una tutela tramite la exceptio doli o la exceptio pacti conventi.

I patti che intervengono al momento della conclusione di un contratto tutelato mediante iudicium bonae fidei diventano parte integrante, elemento costitutivo dell'accordo, e pertanto di essi il giudice è chiamato a tener conto, come se fossero elemento inerenti alla struttra stessa del contrato.

- Patti pretori: sono convenzioni tutelate dal Pretore con una actio in factum.
- Constitutum debiti: colui che è già debitore si impegna ad adempiere a una certa scadenza.
- Compromissum: accordo per risolvere una controversia in via stragiudiziale sottoponendola a un arbitro.
- Recepta: Del banchiere o dell’oste, del capitano di nave, dello stalliere.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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