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Diritto romano e capacità giuridica

DIRITTO ROMANO E CAPACITÀ GIURIDICA


Gli status necessari per avere capacità giuridica erano quelli di libero sui iuris, titolari di patrimonio, se non potevano essere titolari allora venivano definiti alieni iuris.
Durante il regnum la piena capacità giuridica era riservata agli appartenenti alla gens, coloro che erano esterni, quindi la plebe, erano in una posizione di inferiorità.
Oltre alla plebe, il sesso femminile era una causa di netta inferiorità giuridica. Le donne erano sotto il potere del padre o del marito. In mancanza di essi era soggetta ad un tutore; non avevano capacità giuridica, ma avevano lo stesso diritto di succedere dei figli maschi.

Un'altra categoria di persone erano coloro che, anche se con capacità giuridica, dovevano obbedienza e lavoro ad un altro soggetto.
 
CLIENTES: persone estranee alla gens o stranieri, si erano sottomessi a un gens o ad un singolo pater familias in cambio di protezione; il cliente doveva servizi e obbedienza al pater, ed egli a sua volta era vincolato da regole etico-giuridico-religiose della fides. Nel caso di danneggio ingiusto, il pater poteva essere ucciso da un qualunque cittadino.
-analoga era la situazione degli schiavi libertini (liberati), liberti rispetto all'antico proprietario che li proteggeva e assumeva il potere di patronus.

I nexi, addicti, vades e praedes erano soggetti a poteri altrui a causa di debiti propri o altri. La loro soggezione era di tipo corporale, il creditore poteva tenerli a se, farli lavorare, venderli o ucciderli.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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