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Periodo post classico: estinzione delle obbligazioni

PERIODO POST CLASSICO: ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI


Compensazione: il debitore poteva opporre al creditore i propri crediti, bastava che i debiti rispettivi siano omogenei anche se diversa causa. Il creditore ne è obbligato altrimenti perde la causa o sarà tenuto a pagare una pena commisurata alla pluris petitio.

Transazione: accordo per dirimere controversia. Diventa un contratto con cui si possono estinguere obbligazioni (prima occorreva l’acceptilatio) o crearne di nuove
(mediante stipulatio).

La novazione: viene fatta dipendere da un atto scritto dove si dichiara che si intende modificare un’obbligazione precedente. Si distingue ancora una novazione oggettiva (aggiunta o eliminazione di termine o condizione, modifica della quantità dovuta ecc.) o soggettiva (muta creditore o debitore)

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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