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Periodo post classico: proprietà

PERIODO POST CLASSICO: PROPRIETÀ


Giustiniano raggruppa in una nozione unitaria le proprietà di signorie generali preesisteni dotate di più spiccato contenuto domenicale, separandole dalle signorie reputate meno piene.
In tema di comunione emerge il principio di maggioranza per decidere le innovazioni relative al bene comune. Lo schiavo può essere manomesso anche da un solo comproprietario, che però deve acquistare le quote degli altri.
Modi di acquisto: sopravvive solo la traditio. E colui che vende un fondo, può continuare ad utilizzarlo come usufruttuario.
Giustiniano elimina la usucapio immobiliare, e applica la longi temporis praescriptio a tutti i fondi. Essa acquista un carattere acquisitivo del dominio e richiede la buona fede iniziale e il titolo.
Il termine actio in rem viene esteso ad indicare ogni azione avente ad oggetto una pretesa diversa da una somma di denaro.
L'actio Publiciana non trova più applicazione per la traditio di res mancipi, e viene concessa per tutelare la posizione dell'acquirente a non domino prima che sia trascorso il tempo necessario all'usucapione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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