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Periodo post classico: obbligazioni

PERIODO POST CLASSICO: OBBLIGAZIONI


L'illeceità delle prestazioni potevano dipendere di divieti inerenti ai tentativi imperiali di dirigere l'attività economica privata.
Obbligazioni solidali: si attenuarono i caratteri penali di molte fra le obbligazioni da delitto e si attribuirono ad esse funzioni risarcitorie.
La tendenza fu quella di trasformare una parte delle antiche obbligazioni cumulative in obbligazioni solidari in senso stretto.
Il contratto consiste in un accordo riconosciuto dal ius civile come fonte di obbligazione, in quanto qualificato da una causa idonea o rivestito da una data forma.
Il fattore obbligante, in questo periodo, era l'incontro di volontà.
La stipulatio: contratto capace di vincolare il promittente a compietere qualsiasi prestazione e di avere come proprio fondamento qualsiasi causa lecita.
Essa si trasforma in un contratto scritto.
La compravendita: diventa anch'essa scritta, ed era traslativa. Diventa ad effetti reali.
La traditio divenne l'atto obbligatorio del venditore, e si trasformò in una vera e propria manifestazione di consenso.
Mandato e societas restano invariate.
Fedecommessi e legati vengono fusi e possono produrre effetti reali e obbligatori.
L'accessorieta della fideiussio importava che esse non poteva avere un oggetto maggiore dell'obbligazione garantita e che il fideiussor poteva opporre al creditore le exceptiones spettanti al debitore. Si applicò, nel caso di più fideiussori, il beneficium divisionis cioè la liberazione del fideiussore all'effettivo pagamento ricevuto dal creditore.
Beneficium excussionis: rese l'obbligazione del fideiussore anche sussidiaria.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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