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Le due anime del sistema penale


Spetta al diritto penale sostanziale coagulare le norme incriminatrici, tipizzando le condotte meritevoli di sanzione penale e fissando le regole generali per la loro applicazione; spetta al diritto processuale penale individuare i paradigmi procedimentali idonei a consentire l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato e l'applicazione in concreto a questi, ove ritenuto colpevole, della sanzione penale → la norma processuale sarebbe cieca ove attraverso essa non si intendesse accertare la commissione di un reato previsto dal diritto sostantivo; quest'ultimo da solo non sarebbe idoneo a realizzare gli scopi del sistema penale.
Non v'è alcuna pretesa graduatoria tra l'una e l'altra anima del sistema, essendo entrambe indefettibili ai fini della realizzazione degli scopi del sistema nel suo complesso.
Il diritto processuale penale ha acquisito autonomia didattica solo nel 1938.

Cenerentola, Carnelutti: "C'erano una volta tre sorelle, che avevano in comune uno dé genitori: si chiamavano la scienza del diritto penale, la scienza del processo penale, la scienza del processo civile. Ora accadde che la seconda, al confronto con le altre due, ch'erano assai belle e prospere, abbia avuto un'infanzia infelice. Con la prima le toccò dividere, per lungo tempo, la medesima stanza; e quella si prese il buono e il meglio per sé".
La denominazione istituzionale della disciplina era "procedura penale"; solo nel 1989, e poi definitivamente nel 1999, la disciplina ha assunto la denominazione di "diritto processuale penale".

V'è differenza tra le due denominazioni?
"Nomina sunt consequentia rerum": la "procedura" raccoglie, concettualmente, l'eredità
cinque-seicentesca della pratica causarum criminalium, che era solo una meccanica che gestiva sequenze di atti a scopi meramente empirici, priva di qualsivoglia intento speculativo; il "diritto processuale", invece, ambiva a ricostruire un sistema, ponendone in luce il ruolo di garante e custode di valori.
Oggi i valori coinvolti nel processo penale hanno spessori di tale portata da rendere più che evidenti le complesse dimensioni sistematiche coinvolte, nonostante si continui ad esibire la denominazione tradizionale di "codice di procedura penale".
Padovani: da un diritto processuale "servo muto" del diritto penale si era transitati all'era del "servo loquace", che, via via affrancatosi dall'antica servitù, era divenuto prima "socio paritario" e, infine, proprio con il varo del codice di procedura penale del 1988, "socio tiranno" del diritto penale sostantivo.
Si può concludere per la profonda unitarietà del sistema penale, retta da sofisticati equilibri dinamici tra le due anime di cui si compone, talché le modifiche che coinvolgono l'una dimensione non potranno che riverberare i loro effetti sulla complessiva dis tribunaleuzione delle forze, preludendo alla creazione di una nuova entropia macrosistemica.

Tratto da SISTEMA PENALE E IL SISTEMA DELLE FONTI di Gianfranco Fettolini
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