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Il diritto d’autore



Il diritto d’autore è disciplinato dagli artt. 2575-2583 cod. civ. e dalla legge n. 633 del 1941.
Formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.
Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio, dall’utilità pratica ed anche se illegali o immorali.
Unica condizione richiesta è che l’opera abbia carattere creativo; presenti cioè un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere.
Fatto costitutivo del diritto d’autore è la creazione dell’opera. Non è necessario che l’opera sia stata divulgata fra il pubblico, basta che essa sia stata comunque estrinsecata.

Il diritto di autore gode di una tutela sia morale sia patrimoniale. Si distingue, perciò, fra diritto morale e diritto patrimoniale di autore.
Il primo consiste nel fatto che l’autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera; di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla col proprio nome o in anonimo; di opporsi a modificazioni o deformazioni dell’opera e ad ogni altro atto a danno dell’opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Può inoltre ritirare l’opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni morali, previo indennizzo di coloro ai quali ha ceduto i diritti di utilizzazione economica.
Questi diritti, in quanto posti a tutela della personalità dell’autore, sono irrinunciabili, inalienabili, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali e possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell’autore.
Il secondo, invece, consiste nel fatto che l’autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera in ogni forma e modo, originale o derivato.
Diversamente dal diritto morale, il diritto patrimoniale di autore ha durata limitata. Il diritto patrimoniale si estingue infatti, in settanta anni dopo la morte dell’autore.

L’opera dell’ingegno può essere il frutto dell’attività creativa di una sola persona ed in tal caso il diritto d’autore è acquistato a titolo originario dall’autore stesso, anche se l’opera è stata realizzata su commissione o in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.
È frequente tuttavia che l’opera sia il frutto della collaborazione di più persone ed in tal caso l’attribuzione dei diritti segue regole specifiche e diverse a seconda dei caratteri della collaborazione.
L’opera può essere costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o da un coordinatore. È questa la cosiddetta opera collettiva. Essa costituisce di per sé opera originale e autore della stessa è considerato il direttore o il coordinatore, mentre i diritti di sfruttamento economico spettano all’editore. Ai singoli autori è però riconosciuto il diritto d’autore sulla propria parte.
La collaborazione può anche dar vita ad un’opera composta da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili. In tal caso si instaura fra i coautori un regime di comunione, regolato dalle norme generali in tema di comunione. Ogni autore può però tutelare autonomamente il diritto morale, mentre è necessario l’accordo di tutti per pubblicare l’opera o per modificare l’opera già pubblicata.
Una terza ipotesi è quella dell’opera costituita da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un’opera funzionalmente unitaria ed indivisibile (opere composte). Anche tali opere cadono in regime di comunione ma, data la diversa rilevanza dei singoli contributi, sono legislativamente individuati sia il soggetto cui è riservato l’esercizio del diritto di utilizzazione economica dell’opera complessiva, sia la quota parte di ciascuno nei proventi.
Diritti connessi o affini al diritto d’autore sono poi riconosciuti a determinate categorie di soggetti. A tali soggetti è in genere riconosciuto il diritto ad un equo compenso da parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo ed anche senza scopo di lucro, la loro opera creativa o interpretativa.

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno è liberamente trasferibile, sia unitariamente che nelle sue singole manifestazioni, sia fra vivi che a causa di morte.
Il trasferimento per atto fra vivi può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo e le parti possono utilizzare al riguardo qualsiasi schema contrattuale tipico o atipico. I contratti specificamente previsti e normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico di un’opera dell’ingegno sono il contratto di edizione ed il contratto di rappresentazione e di esecuzione.
Col contratto di edizione, l’autore concede in esclusiva ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per la stampa l’opera, per conto e a spese dell’editore stesso. L’editore, a sua volta, si obbliga a stampare, a mettere in commercio l’opera e a corrispondere all’autore il compenso pattuito.
Il contratto può riguardare anche un’opera non ancora creata e può sia prevedere un numero determinato di edizioni (contratto per edizione), sia lasciare all’editore la facoltà di eseguire le edizioni che riterrà necessarie (contratto a termine). In entrambi i casi la durata del contratto non può eccedere i venti anni.
Col contratto di rappresentazione e di esecuzione, l’autore cede, di regola non in esclusiva, il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine o di eseguire in pubblico una composizione musicale. L’altra parte si obbliga a provvedervi a proprie spese.

Il diritto d’autore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali, a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi.
Il titolare di uno dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno e il titolare del diritto morale che hanno ragione di temere la violazione del proprio diritto o intendono impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, possono adire l’autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento del proprio diritto e l’inibizione della violazione temuta o in atto.
Le opere dell’ingegno godono, in principio, di una protezione circoscritta al territorio nazionale e per le loro caratteristiche sono esposte al pericolo della concorrente utilizzazione abusiva da parte di terzi in altri Stati. Tale pericolo ha sollecitato accordi internazionali volti ad estendere l’ambito territoriale di tutela del diritto di autore e l’Italia ha aderito alle due principali Convenzioni internazionali in materia: a) la Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1896; b) la Convenzione Universale sul diritto di autore di Ginevra del 1952.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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