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Dai mercati pubblici ai “mercati d’impresa”


Uno dei cambiamenti più importanti avvenuto nel corso degli anni ’90 nell’assetto dei mercati di strumenti finanziari, è stato quello dell’adozione sistematica di forme giuridiche, proprietarie e comportamentali di carattere strettamente privatistico. Ciò ha riguardato tutti i principali paesi, seppure partendo da posizioni diverse (più o meno lontane dal modello privatistico); certamente la trasformazione è stata di più ampia portata nei paesi dell’Europa continentale più ancorati al modello del mercato come istituzione di natura pubblica, che svolge una funzione di pubblico servizio e opera in posizione di monopolio. (L’italia arriva a questo passaggio nella seconda metà dello scorso decennio).
Le motivazioni di questa trasformazione sono riconducibili in termini generali ai seguenti fattori:
* si intensifica la competizione sovranazionale tra intermediari finanziari e tra mercati (a ciò contribuiscono le norme sul mutuo riconoscimento nei paesi dell’UE, che aprono i mercati nazionali a intermediari non residenti: la connotazione domestica dei Paesi si attenua, si rompe cioè la simmetria tra mercati nazionali e spazio geografico di riferimento)
* l’innovazione tecnologica, che consente il passaggio da mercati fisici (caratterizzati da un luogo fisico di riunione degli operatori) ai mercati telematici, che sono raggiungibili via rete da posizioni remote e ciò consente la delocalizzazione dei flussi di ordini
la rottura dei confini spaziali (che garantivano una sorta di monopolio, sancito pii dalla forma pubblica) apre la strada a un  confronto concorrenziale diretto tra mercati, ognuno interessato ad accrescere il flusso di scambi controllato; caduto il vantaggio geografico, i mercati sono portati a competere, come qualsiasi impresa, su altri fattori distintivi come la qualità e il costo dei servizi offerti.
* è comprensibile che tutto questo esalti la criticità dell’adozione di una visione imprenditoriale nella condotta e nell’organizzazione di un mercato, visione in cui devono prevalere elementi quali l’autonomia gestionale e l’autoregolamentazione rispetto al sistema di indirizzi amministrativi propri nella forma pubblicistica.

L’organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati. Autonomia gestionale e autoregolamentazione non significano la scomparsa dell’interesse dei pubblici poteri al controllo dei mercati finanziari; si tratta piuttosto dello spostamento delle autorità di vigilanza verso un ruolo più generale, incentrato sul compito di determinare le caratteristiche fondamentali dei mercati e degli intermediari che vi operano.
In sostanza, non cambiano le finalità del controllo, ma se ne modificano le modalità d’attuazione, con il prevalere di funzioni di verifica e vigilanza sugli atti di autoregolamentazione piuttosto che di azione diretta di regolamentazione operativa.

La società di gestione dei mercati: La legge bancaria recepisce la tendenza verso il modello privatistico e lo rende operativo stabilendo che “l’attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari” ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione)”. Riguardo all’assetto della società di gestione, vengono dettate ulteriori norme, che chiariscono meglio il ruolo delle autorità di vigilanza:
* la CONSOB ha il compito di determinare il capitale minimo della società di gestione e le attività connesse e strumentali che questa può svolgere
* il ministro del Tesoro, sentita la Consob, stabilisce
- i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione;
- i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

Il regolamento del mercato. L’organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria della società di gestione.
Tale regolamento deve determinare obbligatoriamente alcuni aspetti essenziali dell’operatività del mercato:
- le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni
- le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti
- le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi
- i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni
In questo ambito vengono quindi definite le competenze regolamentari della società di gestione in materia di organizzazione e funzionamento del mercato. Inoltre, la società di gestione è responsabile della predisposizione delle strutture materiali e dei servizi di mercato per gli utenti, oltre che della gestione operativa delle attività del mercato stesso. In questo ambito rientrano anche i poteri (attribuiti nel 2005) di adottare le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare gli abusi di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

L’autorizzazione dei mercati regolamentati. E’ di competenza della Consob che procede sulla base di 2 principali fasi di accertamento:
1. l’esistenza dei requisiti richiamati relativamente alla società di gestione
2. la conformità del regolamento alla disciplina comunitaria e la sua idoneità ad assicurare trasparenza del mercato, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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