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Altri profili rilevanti di regolamentazione dell’attività bancaria


La normativa tende a salvaguardare l’autonomia della banca rispetto a interessi divergenti da quelli istituzionali della banca. Il "Testo Unico" attribuisce alla BI funzioni e poteri di vigilanza, finalizzati prevalentemente a: tutelare la sana e prudente gestione della banca, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, cioè lo stesso principio che sta alla base dei poteri autorizzativi demandati allo stesso organo di controllo.
Allo scopo di definire i confini dell’attività bancaria è necessario richiamare gli oggetti fondamentali della vigilanza regolamentare che persegue appunto lo scopo di regolare alcuni profili critici dell’attività della banca con criteri definiti "prudenziali".
La BI emana (in conformità con il CICR "Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio") disposizioni di carattere generale avente per oggetto:
* l’adeguatezza patrimoniale
* il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni
* le partecipazioni detenibili,
* l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni
Questi aspetti dell’attività bancaria sono oggetto di analitiche e dettagliate "istruzioni di vigilanza" emesse dalla BII primi 3 profili di regolamentazione concorrono a definire i confini qualitativi e quantitativi dell’attività bancaria per quanto concerne la dimensione e la composizione della struttura dell’attivo e del passivo della banca.
Le disposizioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale impongono alle banche il mantenimento di un coefficiente minimo obbligatorio, detto “coefficiente di solvibilità”, che ha funzione di tutelare la solvibilità della banca e fa riferimento alla composizione dell’attivo patrimoniale mediante ponderazione delle sue diverse componenti in funzione della classe di rischio di appartenenza.
Tale coefficiente, inteso come rapporto tra patrimonio di vigilanza e attivo patrimoniale ponderato per il rischio, deve assumere valori non inferiori all’8%; ed esso si riferisce sia alla singola banca, sia all’insieme del gruppo bancario cui essa appartiene e in cui eventualmente funge da capogruppo (distinzione tra coefficiente di solvibilità individuale e coefficiente consolidato). […]

Le disposizioni riguardanti il contenimento del rischio disciplinano i requisiti patrimoniali connessi con l’assunzione di rischi specifici, secondo diverse configurazioni, che sono essenzialmente tre:
- la concentrazione dei rischi per grandi fidi. (le disposizioni relative regolano le dimensioni max individuali e aggregate dei grandi fidi assumendo come parametro di riferimento il patrimonio.
- la trasformazione delle scadenze e l’esposizione al rischio di interesse. (v. cap 9)
- i rischi di mercato: possibilità che le attività finanziarie (principalmente valori mobiliari) possedute dalla banca subiscano una variazione di valore per fatti di mercato.

Le disposizioni riguardanti le partecipazioni detenibili attuano in via preliminare la suddivisione fra 2 insiemi:
a. partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione; in cui soprattutto le partecipazioni che comportano una posizione di controllo sono disciplinate dalle norme relative al gruppo bancario
b. partecipazioni in altri soggetti indicati come “imprese non finanziarie”; in proposto le disposizioni vigenti distinguono:
- un limite complessivo, che definisce il valore massimo delle partecipazioni detenibili in rapporto al patrimonio (tale limite si riferisce alle imprese quotate nei mercati regolamentati, mentre viene ridotto per le imprese non quotate)
- un limite di concentrazione, che definisce il rapporto massimo fra singola partecipazione detenuta e il patrimonio della banca
- un limite di separatezza, che definisce il rapporto massimo fra singola partecipazione detenuta e il patrimonio dell’impresa partecipata (infatti l’assunzione di partecipazioni ha finalità di finanziamento e non di controllo gestionale).
Le istruzioni della BI differenziano i 3 limiti menzionati, aumentandoli in relazione alla circostanza che la banca abbia un patrimonio di rilevanza superiore a 1 miliardo di euro (banca abilitata) oppure attui esclusivamente raccolta a medio e lungo termine (banca specializzata).

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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