Skip to content

L’ordinamento delle attività di gestione dei servizi di investimento


I servizi di investimento e le imprese di investimento sono disciplinati dal Testo Unico che (sostituendo la precedente normativa sulla materia in oggetto) di fatto recepisce le direttive CEE relative:
* ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;
* all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento (e degli enti creditizi)

Definizione di servizi di investimento, di strumenti finanziari e di servizi accessori.
Secondo il Testo Unico per servizi di investimento si intendono le seguenti attività (quando hanno per oggetto strumenti finanziari):
- negoziazione per conto proprio
- negoziazione per conto terzi
- collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
- gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi
- ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione.

La norma provvede inoltre a definire in modo ampio la nozione di strumenti finanziario, includendovi:
- azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali
- obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
- quote di organismi di investimento collettivo
- titoli normalmente negoziati sul mercato monetario
- contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, …
- contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equità swaps)
- contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici
- contratti di opzione per acquistare o vendere strumenti, nonché contratti di opzione su tassi di interesse, su valute, su merci e su relativi indici
- combinazioni di contratti o di titoli indicati nei punti precedenti.

I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.
La disciplina definisce anche i servizi accessori, la cui accessorietà è riferita allo svolgimento di servizi di investimento e all’impiego di strumenti finanziari:
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari
- locazione di cassette di sicurezza
- concessione di finanziamenti agli investitori per operazioni relative a strumenti finanziari
- consulenza alle imprese…
- servizi connessi all’emissione e al collocamento di strumenti finanziari
- consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
- intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento.

Le imprese di investimento: soggetti, autorizzazione, svolgimento dei servizi
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e, previa autorizzazione della BI, alle banche.
Le imprese di investimento si distinguono in 3 categorie:
1. quelle italiane, denominate Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
2. quelle comunitarie
3. quelle extracomunitarie
Le SIM possono prestare i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse e strumentali; ma è vietata loro:
- la raccolta del risparmio fra il pubblico
- ogni attività di intermediazione dei pagamenti
- l’emissione dei titoli, documenti e certificati rappresentativi dei diritti dei clienti.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.