L'esame delle parti
È un mezzo di prova previsto dall'art. 208 c.p.p., il quale stabilisce che "nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono".
La prova va acquisita al dibattimento.
L'esame della parte civile è consentito unicamente quando quest'ultima non debba essere sentita come teste e, quindi, tale esame presuppone un'iniziativa della parte (la richiesta) o l'accettazione (ove l'esame sia richiesto da altri) e non comporta (non essendo una testimonianza) l'obbligo di rispondere secondo verità.
All'esame delle parti non possono imporsi risposte su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale dell'esaminato. Inoltre, allorquando la parte si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone il giudice a richiesta di parte deve disporre che queste persone siano chiamate a deporre e, se ciò non avviene, diventano inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui l'esaminato ha avuto conoscenza da altri. Ma l'enunciazione di fatti e circostanze riferite da altri all'imputato stesso è utilizzabile dal giudice anche quando non siano sentite le persone da cui l'imputato ha appreso i fatti e le circostanze predette.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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