Le ricognizioni
Si tratta di un mezzo di prova mediante il quale un soggetto viene chiamato ad identificare una persona, una cosa, una voce, un suono o qualunque altro oggetto di percezione sensoriale.
Per quanto concerne la ricognizione personale il legislatore impone prima della ricognizione il compimento di attività preliminari idonee a saggiare la credibilità del soggetto chiamato alla ricognizione. Infatti, ai sensi dell'art. 213 c.p.p., il giudice prima di effettuare la ricognizione stessa, deve invitare la persona chiamata a compiere la ricognizione a descrivere la persona da riconoscere indicando tutti i particolari che ricorda. Inoltre, il giudice deve chiedere al soggetto predetto se abbia già visto la persona da riconoscere, prima o dopo il fatto per cui si procede, anche se riprodotto in fotografia o altrimenti e deve chiedergli, altresì, se detta persona gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento. Queste attività preliminari sono imposte a pena di nullità della ricognizione e dimostrano la diffidenza che giustamente il legislatore nutre per questo mezzo di prova. È inoltre prevista la ricognizione schermata in quanto l'art. 214,2 c.p.p. dispone che "se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima". Di tutte le modalità di svolgimento deve essere fatta menzione nel verbale a pena di nullità.
Tale mezzo di prova è assunto dal giudice nel corso dell'istruzione dibattimentale e nel corso delle indagini preliminari allorquando venga effettuato un incidente probatorio ammesso se particolari ragioni di urgenza non consentano di rinviare la ricognizione al dibattimento. Peraltro, dunque, le indagini preliminari effettuate dalla polizia giudiziaria e dal p.m. vengono compiute attività che, pur avendo valore non di prova ma di elemento probatorio, equivalgono alla ricognizione.
Vi è poi la ricognizione di cose prevista dall'art. 215 c.p.p., cioè la ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato. Il giudice, procurati ove possibile almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
L'art. 216 c.p.p. prevede, poi, la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro possa essere oggetto di percezione sensoriale.
La ricognizione è nulla allorquando non siano osservate le disposizioni relative alla attività preliminare alla ricognizione stessa o non sia fatta menzione di tale attività nel verbale nonché allorquando nel verbale non sia fatta menzione delle modalità di svolgimento della ricognizione.
Si è molto discusso sulla legittimità o no della ricognizione fotografica, che si ha quando venga esibita alla persona offesa oppure a un testimone una riproduzione fotografica al fine di giungere al riconoscimento dell'autore di un reato. Posto che tra i doveri della polizia giudiziaria vi è quello di raccogliere ogni elemento utile alla individuazione del colpevole e di procedere alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la liceità della ricognizione fotografica non può essere negata.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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