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La perizia




La perizia è ammessa ai sensi dell'art. 220 c.p.p. quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Essa è un mezzo tecnico di prova che risulta necessario quando il tema di prova richieda per la sua valutazione particolari cognizioni che il giudice non ha e non è tenuto ad avere.
La perizia può servire per esaminare un fatto e, se non serve a valutare una prova, può servire a dare al giudice la conoscenza di una regola; ma il giudice non potrà mai disporre una perizia per risolvere questioni di diritto. È vietata la perizia psicologica.
La nomina del perito viene effettuata dal giudice tra gli iscritti negli appositi albi, ma anche tra persone non iscritte a detti albi fornite di particolari competenze nella specifica disciplina.
Sono previste varie ipotesi di incapacità ad assumere l'ufficio di perito e di incompatibilità con tale ufficio.
Mentre il teste non può esprimere apprezzamenti o opinioni sull'imputato, il perito esprime invece opinioni. Egli viene nominato dal giudice e deve rispondere a dei quesiti peritali.
Alla nomina dei periti e alla formulazione dei quesiti partecipano le parti e i difensori ed eventuali consulenti tecnici.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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