La testimonianza
Strumento principe del processo penale è la testimonianza (art. 187 c.p.p.), che serve a provare un'affermazione solo quando sia provato che è vera (circolo vizioso). Se lo dimostra sulla base di qualcosa che non è testimonianza, la testimonianza è inutile. Errori di testimonianza in buona fede sono molti.
La testimonianza ha per oggetto tutti i fatti oggetto di prova, purchè non si tratti di fatti concernenti la personalità dell'imputato o della persona offesa. Infatti è vietata la testimonianza sulla moralità dell'imputato ed è vietata la testimonianza sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa.
La capacità di testimoniare spetta a ogni persona; quindi tale capacità prescinde dalle qualità psico-fisiche del soggetto chiamato a testimoniare.
La testimonianza può essere:
- diretta: quando il fatto da provare è stato dal teste direttamente percepito;
- indiretta: quando il fatto da provare è oggetto di una narrazione altrui percepita dal teste. Essa non è consentita su fatti appresi da persone vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio e non può essere utilizzata se il teste si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
L'obbligo di testimonianza (art. 198 c.p.p.) subisce numerose deroghe:
1. secondo il principio "nemo tenetur se detegere", non è consentita la deposizione su fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale del testimone;
2. le dichiarazioni cmq rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza;
3. secondo l'art. 197 c.p.p., non possono assumere l'ufficio di testimone il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, coloro che nel medesimo procedimento hanno svolto la funzione di giudice, p.m. o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte;
4. i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti;
5. i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di una pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
Ai sensi dell'art. 204 c.p.p., l'obbligo del segreto è escluso in relazione a fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'avversione dell'ordinamento costituzionale.
L'obbligo di testimonianza può venir meno, pur in assenza di divieti, a causa di esenzioni dal dovere di deporre. Tali esenzioni sussistono:
a. nel caso dei prossimi congiunti, i quali hanno facoltà di astenersi a meno che abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato.
A pena di nullità, il giudice deve avvisare i prossimi congiunti della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendevano avvalersene;
b. l'esenzione dall'obbligo di testimoniare concerne, altresì, i fatti di cui si sia pervenuti a conoscenza per ragione del proprio ministero, ufficio o professione;
c. l'esenzione dall'obbligo di testimoniare concerne, infine, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica per quanto concerne i nomi dei loro informatori. Se il giudice perviene all'identificazione degli informatori stessi per altra via potrà sentirli come testi ma se gli informatori non sono esaminati come testi, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
Nessuna esenzione sembrerebbe consentita ove si tratti di fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengano rivolte.
Il codice vigente vieta l'arresto in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione e, ai fini della persecuzione del testimone falso o reticente e del testimone che si sia rifiutato di rispondere, stabilisce che in caso di rifiuto il giudice dispone l'immediata trasmissione degli atti al p.m. mentre, in caso di testimone che rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il giudice definisce con la sua decisione la fase processuale nella quale è stata resa la testimonianza falsa o reticente e con tale decisione dispone la trasmissione degli atti al p.m.
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Dettagli appunto:
- Autore: Enrica Bianchi
- Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
- Autore del libro: Gilberto Lozzi
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2008
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