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Lessico e struttura della prova




Si parla della prova in particolare con riferimento alla ricostruzione del fatto.
L'art. 187 c.p.p. ribadisce il collegamento di ciascun oggetto di prova (=ogni singola affermazione da verificare) ai fatti attinenti all'imputazione.
La differenza tra imputazione preliminare e imputazione vera e propria (definitiva) è che l'imputazione preliminare è mobile, è finalizzata alle indagini durante le quali si possono cambiare le carte in tavola.
Una volta esercitata l'azione, l'imputazione non è più modificabile. Per l'imputazione definitiva vige la correlazione tra accusa e sentenza.
Fatto salvo questo collegamento con la quaestio facti, non si sa cosa sia il significato di prova perché è un vocabolo dotato di diversi significati.
Quindi quando si riscontra questo termine bisogna chiarire ciò di cui si parla.
La prova in senso lato è tutto ciò che viene utilizzato senza ulteriori qualificazioni. Nell'ambito del vocabolo prova rientra una costellazione di nozioni che spesso non vengono differenziate tra loro. Quindi la prova è un meccanismo complesso che può essere scisso in diversi momenti. Questo insieme viene chiamato sequenza probatoria ed è l'insieme di tutte quelle componenti che costituiscono il fenomeno probatorio.

All'interno della prova in senso lato troviamo la distinzione tra prova in senso stretto e indizio (=presunzione semplice) che è contenuta anche nel codice
Il primo e più importante momento costitutivo della sequenza probatoria è l'elemento di prova, cioè ciò che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato come fondamento per arrivare all'attività di prova. L'esperimento di prova interviene nel procedimento attraverso il veicolo fonte di prova. Essa può essere personale, un teste, o reale, un documento.
L'attività attraverso cui l'esperimento di prova viene introdotto nel procedimento è il mezzo di prova (es. il confronto = mezzo di prova composto di più elementi di prova o di mezzi di prova).
Sulla base dell'elemento di prova si svolgerà l'inferenza (=procedimento intellettivo) che si concluderà con un risultato di prova che non è la conclusione di prova. Esso è soltanto quell'esito del procedimento inferenziale a prescindere dalla valutazione delle premesse.
Quando si ha il risultato, nel momento decisorio si può effettuare il controllo di veridicità dell'affermazione iniziale effettuando il confronto.
Talvolta si salta tutto questo passaggio in relazione ai fatti notori che sono quei fatti che nessuno discute, contesta. Possono essere quasi definiti come quegli elementi di prova che nessuno mette in dubbio. Essi sono utilizzabili dal giudice a patto che vengano inseriti apertamente nel processo.
Se il risultato di prova non coincide con l'oggetto di prova, la prova è fallita, ha dato esito negativo perché dall'esperimento non risulta nulla di fruibile. Oppure la risposta può essere negativa rispetto a quelle che erano le aspettative delle parti; ma la prova è utilizzabile indipendentemente dalle aspettative di chi l'aveva promossa.
Principio di acquisizione processuale: il giudice può servirsi in sede di decisione di qualsiasi cosa sia emersa indipendentemente dai fini a cui miravano le parti che avevano sollecitato l'introduzione della prova.

Tra gli strumenti conoscitivi utilizzati dal giudice rientrano le massime di esperienza, cioè le enunciazioni di tipo generale tratte da osservazioni di eventi passati. Se il giudice non usasse le massime non potrebbe pensare, parlare, decidere.
Art. 192 c.p.p.: il giudice deve indicare i criteri di valutazione.
Il termine massima d'esperienza talvolta si usa in senso lato per indicare qualsiasi criterio in ambito scientifico.
Si utilizza la massima d'esperienza fondandola sui casi precedenti.
È ineluttabile che la massima di esperienza venga utilizzata ma è anche ineluttabile che venga falsificata.
Essa non serve per effettuare un'inferenza dotata di sicurezza conoscitiva; infatti la conclusione di una massima di esperienza è caratterizzata da ipoteticità ed è sempre soggetta a falsificazione. L'espressione di una massima riguarda dei casi di ricerca; serve per prospettare delle linee di valutazione.

Materia nettamente diversa è la questione sulle leggi logiche, caratterizzate da universalità. Non è possibile un processo in cui vengano contraddette leggi della logica. È quindi invalida una sentenza quando ci sia contraddittorietà tra dispositivi e motivazione o tra i diversi casi della sentenza.

A metà strada c'è invece la tematica delle leggi scientifiche che possono essere di due tipi:
1. di carattere probabilistico: il loro utilizzo costringerebbe il giudice all'uso di calcoli numerici analoghi a quelli usati nei sistemi di prova legale e non potrebbe offrire una garanzia conoscitiva diversa da quella ottenuta con le massime di esperienza;
2. di carattere universale: come le massime di esperienza si fondano su un procedimento induttivo concludentesi in modo generale.
Dal punto di vista strutturale c'è una distinzione peculiare tra leggi scientifiche (universali) e massime di esperienza; le prime infatti sono giustificate da un sistema di altre leggi che vengono comunemente utilizzate; le seconde invece vengono riconosciute come esistenti l'una indipendentemente dall'altra, non sono collegate da un sistema di altre conoscenze.
Per questo motivo le leggi scientifiche non possono ridursi alla mera generalizzazione empirica.
Un'altra differenza è quella per la quale le massime di esperienza sono formulate dal giudice costruendole o trovandole attraverso un bagaglio di proprie conoscenze, mentre le leggi scientifiche prescindono dal caso specifico posto all'attenzione del giudice, sono indipendenti da esso.
Il giudice è consumatore e non produttore delle leggi scientifiche. Egli è tenuto ad utilizzare le leggi scientifiche e qualora le violasse incorrerebbe nella violazione della tassatività della stessa.


Tratto da SISTEMA DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Facoltà: Giurisprudenza
  • Corso: Giurisprudenza
  • Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
  • Autore del libro: Giulio Ubertis
  • Editore: UTET
  • Anno pubblicazione: 2007

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