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La comunicazione nella legge 241/90


È compito del responsabile del procedimento (obbligo di comunicare con modello conforme a quanto previsto dalla legge: notifica, ufficiale giudiziario, raccomandata, messo comunale: se il numero dei soggetti interessati è alto, si possono utilizzare modalità differenti) che indichi quali sono i soggetti coinvolti, la PA competente, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti completo di numeri telefonici e orari, l’oggetto del procedimento, il nome del responsabile del procedimento, la data di inizio e termine del procedimento. La legge non stabilisce un termine entro il quale effettuare tale comunicazione, ma deve essere effettuata senza ritardo e in tempi utili e ragionevoli, e non stabilisce nemmeno le modalità della comunicazione: tuttavia, dato che la mancata comunicazione è vizio del provvedimento finale, in genere ci si assicura dell’avvenuta comunicazione e della data.
Il complesso di facoltà attribuite al privato, attinenti alla partecipazione al provvedimento sono riassunti col nome di interessi procedimentali. La loro lesione attiene al comportamento della PA, ed è individuabile soprattutto alla mancata o irregolare comunicazione dell’avvio del procedimento, che da luogo a vizio procedimentale, con possibilità che il provvedimento finale emanato sia illegittimo. Tale contestazione può essere fatta valere solo dai soggetti che dovevano essere informati (ex art.8 legge 241/90): ne consegue che la mancata comunicazione alle parti eventuali non è un vizio del procedimento. Altra possibile lesione di interesse procedimentale è il mancato esame delle memorie e dei documenti presentati: in tal caso però non è detto che l’annullamento del provvedimento possa portare ad una diversa valutazione da parte della PA.
Il dies a quo decorre dalla data dell’inizio del procedimento.

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